Art. 43
Misure di esecuzione riguardanti i fornitori di ATM/ANS e le organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi ATM/ANS e di componenti ATM/ANS
In vigore dal 4 lug 2018
Misure di esecuzione riguardanti i fornitori di ATM/ANS e le organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione di sistemi ATM/ANS e di componenti ATM/ANS
1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all', e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS di cui all', paragrafo 1, lettera g), la Commissione, in base ai principi di cui all' e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:
a)
le norme e le procedure specifiche per la fornitura di ATM/ANS conformemente ai requisiti essenziali di cui all' comprese l'istituzione e l'attuazione del piano di contingenza in conformità dell'allegato VIII, punto 5.1., lettera f);
b)
le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui all', paragrafo 1;
c)
le norme e le procedure per le dichiarazioni dei fornitori di servizi di informazione di volo di cui all', paragrafo 5, e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere consentite;
d)
le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e per le situazioni in cui tali certificati devono essere prescritti;
e)
le norme e le procedure per le dichiarazioni delle organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere prescritte;
f)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, lettera b), e delle organizzazioni che rendono dichiarazioni conformemente all', paragrafo 5, e all', paragrafo 1, lettera a).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Le norme di cui al paragrafo 1 tengono debitamente conto del piano generale ATM.
3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.
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