Art. 44

Atti di esecuzione riguardanti l'uso dello spazio aereo e la progettazione delle strutture dello spazio aereo

In vigore dal 4 lug 2018
Atti di esecuzione riguardanti l'uso dello spazio aereo e la progettazione delle strutture dello spazio aereo 1.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all', e la conformità agli stessi, per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS di cui all', paragrafo 1, lettera g), e la progettazione della struttura dello spazio aereo, la Commissione, in base ai principi di cui all' e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti: a) le regole operative relative all'uso dello spazio aereo, degli impianti di bordo e dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS necessari per l'utilizzo dello spazio aereo; b) le norme e le procedure per la progettazione della struttura dello spazio aereo al fine di assicurare la conformità all'. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1 tengono debitamente conto del piano generale ATM. 3.   Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui agli allegati 2, 3, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.
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