Art. 46

Progettazione della struttura dello spazio aereo

In vigore dal 4 lug 2018
Progettazione della struttura dello spazio aereo Gli Stati membri garantiscono che la struttura dello spazio aereo sia progettata in modo adeguato, esaminata e convalidata prima di essere attivata e utilizzata dagli aeromobili, in conformità delle norme dettagliate adottate dalla Commissione conformemente all', paragrafo 1, lettera b).
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