Art. 36

Misure di esecuzione riguardanti aeroporti e equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza

In vigore dal 4 lug 2018
Misure di esecuzione riguardanti aeroporti e equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza 1.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all', e la conformità agli stessi, per gli aeroporti e equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, la Commissione, in base ai principi di cui all', e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione disposizioni dettagliate riguardanti: a) le norme e le procedure per stabilire e notificare al richiedente, sulla base dell', paragrafo 5, la base di certificazione applicabile ad un aeroporto ai fini della certificazione, conformemente all', paragrafo 1; b) le norme e le procedure per stabilire e notificare al richiedente le specifiche dettagliate applicabili agli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza ai fini della certificazione, conformemente all', paragrafo 1; c) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati per l'aeroporto di cui all', compresi i limiti operativi legati alla progettazione specifica dell'aeroporto; d) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza di cui all', paragrafo 1, e per le situazioni in cui tali certificati devono essere prescritti; e) le norme e le procedure per stabilire le specifiche dettagliate applicabili agli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza che sono oggetto di una dichiarazione a norma dell', paragrafo 1; f) le norme e le procedure per la dichiarazione in conformità dell', paragrafo 1, in relazione agli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere prescritte; g) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all' e all', paragrafo 1, e delle organizzazioni che rendono dichiarazioni conformemente all', paragrafo 1; h) le norme e le procedure per il riconoscimento e la conversione dei certificati nazionali degli aeroporti, rilasciati sulla base del diritto nazionale, nei certificati degli aeroporti di cui all' del presente regolamento, comprese le misure già autorizzate dagli Stati membri interessati sulla base delle differenze notificate rispetto all'allegato 14 della convenzione di Chicago. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 14 della convenzione di Chicago.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo