Art. 34
Certificazione dell'aeroporto
In vigore dal 4 lug 2018
Certificazione dell'aeroporto
1. Gli aeroporti devono essere dotati di un certificato. Tale certificato riguarda l'aeroporto e gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, a meno che questi ultimi siano coperti dalla dichiarazione o dal certificato di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), rispettivamente.
2. Tale certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato che l'aeroporto:
a)
è conforme agli atti di esecuzione di cui all', e alla base di certificazione degli aeroporti di cui al paragrafo 5 del presente articolo; e
b)
non presenta particolarità o caratteristiche che compromettono la sicurezza dell'esercizio.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere modificato al fine di includere le modifiche dell'aeroporto o degli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, in conformità degli atti di esecuzione adottate di cui all', paragrafo 1, lettera c).
4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se l'aeroporto o gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza non sono più conformi alle norme e alle procedure per il rilascio e il mantenimento di tale certificato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera c).
5. La base di certificazione di un aeroporto è costituita dagli elementi seguenti:
a)
le specifiche di certificazione applicabili al tipo di aeroporto;
b)
le disposizioni delle specifiche di certificazione applicabili in relazione alle quali è stato accettato un livello di sicurezza equivalente;
c)
le particolari specifiche tecniche dettagliate necessarie quando le caratteristiche di progettazione dell'aeroporto o l'esperienza nell'esercizio rendono una delle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo inadeguata o inappropriata ad assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
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