Art. 35
Equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza
In vigore dal 4 lug 2018
Equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza
1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, gli atti di esecuzione di cui all' possono prescrivere alle organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione e manutenzione di equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza utilizzati o destinati a essere utilizzati in aeroporti disciplinati dal presente regolamento, di:
a)
dichiarare che tali equipaggiamenti sono conformi alle specifiche dettagliate stabilite a norma degli atti di esecuzione di cui all'; o
b)
essere in possesso di un certificato relativo a tali equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato che l'equipaggiamento è conforme alle specifiche dettagliate stabilite a norma degli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo specifica le funzionalità dell'equipaggiamento. Tale certificato può essere modificato per tenere conto delle modifiche di tali funzionalità, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
4. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se l'equipaggiamento non è più conforme alle norme e procedure per il rilascio e il mantenimento di tale certificato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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