Art. 32
Poteri delegati
In vigore dal 4 lug 2018
Poteri delegati
1. Per quanto riguarda l'esercizio degli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', che stabiliscano norme dettagliate riguardanti:
a)
le condizioni che devono soddisfare gli operatori di cui all', paragrafo 1, e i membri dei loro equipaggi in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio, nonché i requisiti relativi ai tempi di riposo per gli equipaggi;
b)
le condizioni e le procedure necessarie per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all', per quanto riguarda l'approvazione da parte delle autorità nazionali competenti di schemi individuali dei tempi di volo e la pubblicazione dei pareri dell'Agenzia in merito a tali schemi a norma dell', paragrafo 7.
2. Per quanto riguarda l'esercizio degli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per modificare l'allegato V e, se del caso, gli allegati VII e VIII, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o a elementi di prova afferenti alla sicurezza relativa alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi di cui all'.
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