Art. 76

Misure dell'Agenzia

In vigore dal 4 lug 2018
Misure dell'Agenzia 1.   L'Agenzia, su richiesta, assiste la Commissione nella preparazione di proposte di modifica del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione da adottare sulla base del presente regolamento, in conformità dei principi stabiliti all'. I documenti che l'Agenzia sottopone alla Commissione a tale fine assumono la forma di pareri. 2.   L'Agenzia emette raccomandazioni indirizzate alla Commissione per l'applicazione degli . 3.   In conformità dell' e degli atti delegati e di esecuzione applicabili adottati sulla base del presente regolamento, l'Agenzia pubblica specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, metodi accettabili di conformità e materiale esplicativo per l'applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. 4.   L'Agenzia adotta le decisioni appropriate per l'applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, degli articoli da 77 a 83, 85 e 126 e qualora le siano stati assegnati compiti ai sensi degli . Nelle situazioni e alle condizioni di cui all', paragrafo 1, l'Agenzia può concedere esenzioni a ogni persona fisica o giuridica cui ha rilasciato un certificato. In tal caso, l'Agenzia notifica immediatamente, mediante il repertorio istituito a norma dell', alla Commissione e agli Stati membri le esenzioni concesse, le relative motivazioni e, se del caso, le misure di attenuazione necessarie applicate. Se un'esenzione è stata concessa per una durata superiore a otto mesi consecutivi o se l'Agenzia ha concesso ripetutamente la stessa esenzione e la sua durata complessiva è superiore a otto mesi, la Commissione valuta se le condizioni di cui all', paragrafo 1, sono state soddisfatte. Qualora ritenga che tali condizioni non siano state soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a tal fine. Tali atti di esecuzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e iscritti dall'Agenzia nel repertorio istituito a norma dell'. Non appena ricevuta la notifica dell'atto di esecuzione, l'Agenzia revoca immediatamente l'esenzione. 5.   L'Agenzia pubblica rapporti sulle ispezioni e sulle altre attività di monitoraggio effettuate in applicazione dell'. 6.   L'Agenzia reagisce senza indebito ritardo a un problema urgente di sicurezza che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento: a) indicando le misure correttive da adottare da parte delle persone fisiche e giuridiche in merito alle quali agisce in veste di autorità competente e diffondendo le relative informazioni a tali persone, comprese le direttive o le raccomandazioni, ove ciò sia necessario per salvaguardare gli obiettivi di cui all'; l'Agenzia può anche rilasciare bollettini di sicurezza contenenti informazioni non vincolanti o raccomandazioni rivolte ad altre persone fisiche e giuridiche che partecipano ad attività aeronautiche; b) indicando gli obiettivi di sicurezza da conseguire e raccomandando le misure correttive da adottare da parte delle autorità nazionali competenti e diffondendo le relative informazioni a tali autorità nazionali competenti ove ciò sia necessario per salvaguardare gli obiettivi di cui all'. Per quanto riguarda la lettera b), le autorità nazionali competenti informano senza indebito ritardo l'Agenzia sulle misure adottate per conseguire tali obiettivi di sicurezza stabiliti dall'Agenzia. Inoltre, qualora il problema interessi più di uno Stato membro, le autorità nazionali competenti in questione collaborano con l'Agenzia per garantire che le misure necessarie a conseguire tali obiettivi di sicurezza siano adottate in modo coordinato. 7.   L'Agenzia emette pareri sugli schemi individuali dei tempi di volo proposti dagli Stati membri in applicazione degli atti delegati adottati in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), quando tali schemi si discostano dalle specifiche di certificazione adottate dall'Agenzia.
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