Art. 64
Riassegnazione di competenze su richiesta degli Stati membri
In vigore dal 4 lug 2018
Riassegnazione di competenze su richiesta degli Stati membri
1. Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia di svolgere i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 2, per quanto riguarda ogni persona fisica e giuridica, aeromobile, equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza, sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS, dispositivo di addestramento al volo simulato e aeroporto di cui è responsabile lo Stato membro interessato ai sensi del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo.
Una volta accettata tale richiesta, l'Agenzia diventa l'autorità competente per i compiti contemplati dalla richiesta e lo Stato membro richiedente è esonerato dalla competenza per tali compiti.
Per quanto riguarda l'esercizio da parte dell'Agenzia di tale competenza per detti compiti, si applicano i capi IV e V.
2. Uno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di svolgere i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 2, per quanto riguarda ogni persona fisica e giuridica, aeromobile, equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza, sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS, dispositivo di addestramento al volo simulato e aeroporto di cui è responsabile lo Stato membro interessato ai sensi del presente regolamento e ai sensi degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo.
Una volta accettata tale richiesta, l'Agenzia diventa l'autorità competente per i compiti contemplati dalla richiesta e lo Stato membro richiedente è esonerato dalla competenza per tali compiti.
L'esercizio della competenza per i compiti riassegnati ai sensi del presente paragrafo, è disciplinato dai capi II e IV e degli , nonché dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro che ha accettato.
3. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme, lo Stato membro che ha accettato la richiesta o l'Agenzia, sono competenti esclusivamente per le questioni relative alle procedure che conducono all'adozione di decisioni da parte dell'autorità nazionale competente di tale Stato membro, o dell'Agenzia, e che riguardano i compiti di sorveglianza e certificazione riassegnati a norma del presente articolo, nonché l'applicazione di tali decisioni. Per tutte le altre questioni in materia di applicazione delle norme, l'attribuzione delle competenze previste dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo rimane impregiudicata.
4. L'Agenzia o lo Stato membro, a seconda del caso, accetta la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 solo se l'Agenzia o l'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato ritiene di disporre delle risorse necessarie e di poter esercitare efficacemente la competenza per i compiti in questione.
5. Qualora intenda applicare i paragrafi 1 o 2, uno Stato membro conclude, con l'Agenzia o con l'altro Stato membro, a seconda del caso, accordi dettagliati relativi alla riassegnazione di competenze per i compiti in questione. Le persone fisiche e giuridiche interessate dalla riassegnazione e, nel caso di una riassegnazione ai sensi del paragrafo 2, l'Agenzia, sono consultate in merito a tali accordi dettagliati prima della finalizzazione. Tali accordi dettagliati identificano, almeno, chiaramente i compiti riassegnati e comprendono le disposizioni giuridiche, pratiche e amministrative necessarie a garantire un ordinato trasferimento e la prosecuzione efficace e continuativa dei compiti in questione in conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, nonché il prosieguo ininterrotto delle attività intraprese dalle persone fisiche e giuridiche interessate. Gli accordi dettagliati comprendono anche disposizioni relative al trasferimento dei pertinenti dati tecnici e della pertinente documentazione.
L'Agenzia e lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, assicurano che la riassegnazione delle competenze per i compiti avvenga conformemente a detti accordi dettagliati.
6. Mediante il repertorio istituito a norma dell', l'Agenzia mette a disposizione un elenco degli Stati membri che hanno applicato i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detto elenco identifica chiaramente i compiti riassegnati e l'autorità competente per i compiti successivamente alla riassegnazione.
L'Agenzia tiene conto della riassegnazione delle competenze per i compiti quando svolge le ispezioni e le altre attività di monitoraggio di cui all'.
7. Le riassegnazioni di competenze ai sensi del presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati membri in applicazione della convenzione di Chicago.
Se, a norma del presente articolo, uno Stato membro riassegna le competenze per i compiti attribuitegli dalla convenzione di Chicago, esso notifica all'ICAO che l'Agenzia o un altro Stato membro svolge per suo conto le funzioni e i doveri assegnatigli dalla convenzione di Chicago.
8. Uno Stato membro che ha riassegnato all'Agenzia o a un altro Stato membro le competenze per i compiti ai sensi dei paragrafi 1 o 2, può decidere in ogni momento di revocare la riassegnazione. In tal caso, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 e del paragrafo 7, secondo comma.
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