Art. 63
Pool di ispettori europei dell'aviazione
In vigore dal 4 lug 2018
Pool di ispettori europei dell'aviazione
1. L'Agenzia istituisce, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, un meccanismo di messa in comune e condivisione volontarie degli ispettori dell'aviazione e di altro personale con competenze pertinenti per lo svolgimento dei compiti di certificazione e sorveglianza a norma del presente regolamento.
A tal fine, l'Agenzia definisce, in cooperazione con le autorità nazionali competenti, i profili relativi alle qualificazioni e all'esperienza richiesti sulla base dei quali tali autorità nazionali l'Agenzia designano, se disponibili, i candidati che faranno parte del meccanismo di messa in comune e condivisione in qualità di ispettori europei dell'aviazione.
2. L'Agenzia e ogni autorità nazionale competente possono richiedere assistenza al pool di ispettori europei dell'aviazione per l'esecuzione delle attività di certificazione e sorveglianza. L'Agenzia coordina i riscontri a tali richieste di assistenza ed elabora procedure appropriate a tal fine in consultazione con le autorità nazionali competenti.
3. Gli ispettori europei dell'aviazione svolgono le loro attività di certificazione e sorveglianza sotto il controllo, le istruzioni e la responsabilità dell'Agenzia o dell'autorità nazionale competente che ha richiesto la loro assistenza.
4. I costi dell'assistenza fornita dagli ispettori europei dell'aviazione sono coperti dall'autorità che ha richiesto l'assistenza.
Tale autorità può decidere di finanziare tale assistenza tramite diritti fatturati e riscossi, sulla base delle norme stabilite in conformità del paragrafo 6, lettera c), dalla persona fisica o giuridica che è stata oggetto delle attività di certificazione e sorveglianza svolte dagli ispettori europei dell'aviazione.
In tal caso, tale autorità trasferisce l'importo riscosso all'autorità che ha fornito l'assistenza.
5. Eventuali dichiarazioni, verbali e relazioni degli ispettori europei dell'aviazione che svolgono le loro attività in conformità del presente articolo sono, sotto tutti gli aspetti, considerati equivalenti a quelli degli ispettori nazionali e costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari.
6. Per quanto riguarda il meccanismo di messa in comune e condivisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire norme dettagliate per quanto riguarda:
a)
le norme e le procedure in conformità delle quali l'Agenzia e le autorità nazionali competenti richiedono, ricevono o forniscono assistenza mediante tale meccanismo;
b)
le norme e le procedure per le autorizzazioni degli ispettori europei dell'aviazione, e le norme dettagliate ad essi applicabili, quando forniscono tale assistenza;
c)
le norme e le procedure per la fissazione e la riscossione dei diritti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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