Art. 61
Poteri delegati
In vigore dal 4 lug 2018
Poteri delegati
1. Per quanto riguarda gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera c), nonché il loro equipaggio e il loro esercizio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', che stabiliscano norme dettagliate riguardanti:
a)
l'autorizzazione degli aeromobili per i quali non esiste un certificato di aeronavigabilità ICAO standard, o l'autorizzazione di piloti che non sono titolari di una licenza ICAO standard, a volare in entrata nel, all'interno del o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati;
b)
le condizioni specifiche di esercizio di un aeromobile a norma dell';
c)
le condizioni alternative per i casi in cui la conformità alle norme e ai requisiti di cui all' non sia possibile o comporti un impegno sproporzionato per l'operatore. Tali condizioni alternative garantiscano tuttavia la conformità agli obiettivi delle norme e dei requisiti in questione;
d)
le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all', e per le situazioni in cui, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all' e tenendo conto della natura e del rischio della particolare attività in questione, tali autorizzazioni devono essere prescritte o devono essere consentite dichiarazioni, a seconda del caso. Tali condizioni tengono conto dei certificati rilasciati dallo Stato di immatricolazione, dallo Stato dell'operatore e, nel caso degli aeromobili senza equipaggio, dallo Stato in cui si trovano i dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, fatto salvo il regolamento (CE) n. 2111/2005 e gli atti di esecuzione adottati sulla base dello stesso;
e)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di autorizzazioni di cui all', paragrafi 1 e 2 e, se del caso, degli operatori di aeromobili che rendono dichiarazioni conformemente all', paragrafo 2;
2. Nell'adottare le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione provvede in particolare affinché:
a)
siano, ove opportuno, utilizzate le pratiche raccomandate e i documenti esplicativi dell'ICAO;
b)
nessun requisito ecceda quanto richiesto dal presente regolamento per gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), e per gli equipaggi e gli operatori di tali aeromobili;
c)
la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, sia semplice, proporzionata, efficace, efficiente in termini di costi e consenta di dimostrare la conformità in modo proporzionato alla complessità dell'operazione e ai relativi rischi. La Commissione provvede inoltre affinché si tenga conto in particolare:
i)
dei risultati del programma ispettivo universale dell'ICAO (Universal Safety Oversight Audit Programme);
ii)
delle informazioni raccolte nell'ambito dei programmi di ispezioni a terra istituiti conformemente agli atti delegati di cui all', paragrafo 13 e agli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 14;
iii)
delle altre informazioni riconosciute sugli aspetti di sicurezza riguardanti l'operatore interessato;
iv)
dei certificati rilasciati sulla base delle disposizioni legislative di un paese terzo.
d)
degli aspetti relativi agli ATM/ANS.
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