Art. 59
Norme applicabili
In vigore dal 4 lug 2018
Norme applicabili
Fatto salvo l'allegato VIII, punto 1, e le regole adottate sulla base dell', paragrafo 1, lettera a), gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera c), nonché i loro equipaggi e il loro esercizio, rispettano le norme ICAO applicabili.
In mancanza di tali norme, i suddetti aeromobili, i loro equipaggi e il loro esercizio rispettano:
a)
per quanto riguarda gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio, i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V;
b)
per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio, i requisiti essenziali di cui all'allegato IX e, se previsto dagli atti delegati di cui all', i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V.
Tuttavia, il secondo comma non si applica qualora tali requisiti essenziali contrastino con i diritti di paesi terzi a norma di convenzioni internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-59