Art. 59

Norme applicabili

In vigore dal 4 lug 2018
Norme applicabili Fatto salvo l'allegato VIII, punto 1, e le regole adottate sulla base dell', paragrafo 1, lettera a), gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera c), nonché i loro equipaggi e il loro esercizio, rispettano le norme ICAO applicabili. In mancanza di tali norme, i suddetti aeromobili, i loro equipaggi e il loro esercizio rispettano: a) per quanto riguarda gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio, i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V; b) per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio, i requisiti essenziali di cui all'allegato IX e, se previsto dagli atti delegati di cui all', i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V. Tuttavia, il secondo comma non si applica qualora tali requisiti essenziali contrastino con i diritti di paesi terzi a norma di convenzioni internazionali.
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