Art. 58

Poteri delegati

In vigore dal 4 lug 2018
Poteri delegati 1.   Per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio, in merito alle attività di progettazione, produzione e manutenzione di aeromobili, di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché in merito al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in dette attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', che stabiliscano norme dettagliate per quanto riguarda: a) le condizioni specifiche per la progettazione, la produzione e la manutenzione di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, necessarie per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'; ciò può includere le condizioni in presenza delle quali gli aeromobili senza equipaggio devono essere dotati delle necessarie caratteristiche e funzionalità in relazione a, in particolare, limitazioni relative alla distanza e all'altitudine operative massime, comunicazione della posizione, restrizione relativa a zone geografiche, nonché dispositivi anticollisione, di stabilizzazione e per l'atterraggio automatico; b) le condizioni e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati, oppure di rilascio di dichiarazioni, riguardanti la progettazione, produzione e manutenzione di aeromobili senza equipaggio, i loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività di cui all', paragrafi 1 e 5, e per le situazioni in cui tali certificati o dichiarazioni sono prescritti; le condizioni e le procedure di rilascio di tali certificati e di tali dichiarazioni possono basarsi sui requisiti dettagliati di cui alle sezioni I, II e III, o consistere negli stessi; c) le condizioni in presenza delle quali i requisiti relativi alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, non devono essere soggette ai capi IV e V ai fini dell', paragrafo 6; d) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati e delle persone fisiche e giuridiche che rendono dichiarazioni; e) le condizioni per la conversione dei certificati nazionali nei certificati prescritti dall', paragrafo 1. 2.   Per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio, in merito alle attività, di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché in merito al personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', per modificare l'allegato IX e, se del caso, l'allegato III, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o a elementi di prova afferenti alla sicurezza relativa alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi di cui all'.
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