Art. 55

Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio

In vigore dal 4 lug 2018
Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio Relativamente agli aeromobili senza equipaggio, le attività, di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX, e, se previsto dagli atti delegati di cui all' e dagli atti di esecuzione di cui all', i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V.
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