Art. 53

Atti di esecuzione riguardanti formazione, test, controlli e valutazione dell'idoneità sanitaria

In vigore dal 4 lug 2018
Atti di esecuzione riguardanti formazione, test, controlli e valutazione dell'idoneità sanitaria 1.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all', e la conformità agli stessi, per quanto riguarda le persone e le organizzazioni coinvolte nella formazione, nei test, nei controlli e nella valutazione dell'idoneità sanitaria dei controllori del traffico aereo, la Commissione, in base ai principi di cui all' e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti: a) le norme e le procedure per il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle approvazioni e dei certificati di cui agli ; b) i privilegi e le responsabilità dei titolari delle approvazioni e dei certificati di cui agli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui all'allegato 1 della convenzione di Chicago.
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