Art. 52
Istruttori, valutatori ed esaminatori aeromedici
In vigore dal 4 lug 2018
Istruttori, valutatori ed esaminatori aeromedici
1. Le persone incaricate di impartire l'addestramento pratico, di valutare le competenze pratiche dei controllori del traffico aereo e gli esaminatori aeromedici devono essere in possesso di un certificato.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare le misure di esecuzione adottate conformemente all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo specifica i privilegi concessi. Il certificato può essere modificato con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1 primo comma, lettera a).
4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non rispetta più le norme e le procedure per il i rilascio e il mantenimento di tale certificato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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