Art. 51
Organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e centri aeromedici
In vigore dal 4 lug 2018
Organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e centri aeromedici
1. Per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e i centri aeromedici è prescritta un'approvazione.
2. L'approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
3. L'approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo specifica i privilegi concessi all'organizzazione. L'approvazione può essere modificata con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a).
4. L'approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitata, sospesa o revocata se il titolare non rispetta più le norme e le procedure di rilascio e mantenimento di tale approvazione, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-51