Art. 62

Certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme

In vigore dal 4 lug 2018
Certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme 1.   La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri, cooperano nel quadro di un unico sistema europeo di sicurezza aerea al fine di assicurare l'ottemperanza al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. 2.   Per garantire l'ottemperanza al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti: a) ricevono e valutano le domande presentate e, se del caso, rilasciano o rinnovano i certificati e ricevono le dichiarazioni ad esse rese, conformemente al capo III; b) effettuano la sorveglianza dei titolari di certificati, delle persone fisiche e giuridiche che hanno reso dichiarazioni e di prodotti, parti, equipaggiamenti, sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS, dispositivi di addestramento al volo simulato nonché degli aeroporti soggetti al presente regolamento; c) eseguono indagini, ispezioni, comprese le ispezioni a terra, audit e altre attività di sorveglianza necessarie al fine di individuare eventuali violazioni, da parte di persone fisiche o giuridiche soggette al presente regolamento, dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo; d) per porre fine alle violazioni riscontrate, adottano tutte le misure necessarie atte a garantire l'applicazione delle norme, tra cui la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati da essi rilasciati, il fermo operativo di un aeromobile e l'imposizione di sanzioni; e) vietano, limitano o subordinano a determinate condizioni le attività di cui al capo III per motivi di sicurezza; f) garantiscono un adeguato livello di qualifica del personale impegnato nei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, anche impartendo l'opportuna formazione. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali competenti siano indipendenti nell'adozione di decisioni tecniche in materia di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, espletino i loro compiti in modo imparziale e trasparente, dispongano di personale idoneo e siano organizzate e gestite in modo adeguato a tali compiti. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le rispettive autorità nazionali competenti dispongano delle risorse e delle capacità necessarie per espletare, in modo efficiente e tempestivo, i compiti loro assegnati dal presente regolamento. 4.   Le competenze per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme di cui al paragrafo 2 sono determinate conformemente al presente paragrafo. L'Agenzia è competente quando i compiti le siano stati attribuiti a norma degli articoli da 77 a 82 e quando i compiti le siano stati assegnati a norma degli . Tuttavia, qualora uno Stato membro conceda un'esenzione ai sensi dell', paragrafo 6, l', paragrafo 1, lettera a) non è più applicabile e tale Stato membro è competente per la sorveglianza e l'applicazione delle norme per quanto riguarda il fornitore di ATM/ANS interessato come previsto da tale esenzione. L'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto è competente per i compiti riguardanti il certificato dell'aeroporto di cui all', paragrafo 1, e il certificato del gestore aeroportuale di cui all', paragrafo 1. Tale autorità nazionale è inoltre competente per i compiti di sorveglianza e di applicazione delle norme relativamente alle organizzazioni competenti per la prestazione dei servizi di assistenza a terra o di AMS presso tale aeroporto. In tutti gli altri casi, tali compiti rientrano nelle competenze dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica che richiede il certificato o rende la dichiarazione ha il luogo principale delle attività oppure, se tale persona non ha un luogo principale delle attività, in cui ha il suo luogo di residenza o il luogo di stabilimento, a meno che l'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme imponga la loro assegnazione a un'autorità nazionale competente di uno Stato membro diverso in conformità delle norme dettagliate di cui al paragrafo 14, lettera d). Tuttavia, qualora previsto dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 15: a) gli esaminatori aeromedici, i centri aeromedici e i medici di medicina generale sono competenti per il rilascio dei certificati medici del pilota di cui all', paragrafo 1, e dei certificati medici di idoneità del controllore del traffico aereo di cui all', paragrafo 1; b) le organizzazioni di addestramento dell'equipaggio di cabina cui è stato rilasciato un certificato conformemente all' e gli operatori di aeromobili cui è stato rilasciato un certificato conformemente all' sono competenti per il rilascio degli attestati di equipaggio di cabina di cui all'. 5.   Gli Stati membri possono decidere che, in deroga al paragrafo 4, le loro autorità nazionali competenti siano congiuntamente competenti per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme nei confronti di un operatore di aeromobili che partecipa al trasporto aereo commerciale se sono soddisfatte le due condizioni seguenti: a) tale competenza congiunta era prevista da un accordo concluso tra tali Stati membri prima del 1o gennaio 1992; b) tali Stati membri hanno provveduto affinché le rispettive autorità nazionali competenti svolgano efficacemente detti compiti in conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. Gli Stati membri interessati, al più tardi entro il 12 marzo 2019, notificano alla Commissione e all'Agenzia tale decisione sulla competenza congiunta e forniscono loro tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'accordo di cui alla lettera a) e le misure adottate per garantire che tali compiti siano svolti efficacemente conformemente alla lettera b). Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione, se ritiene che le condizioni specificate al primo comma non siano state soddisfatte, adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a tal fine. Una volta che la Commissione ha notificato di tali atti di esecuzione agli Stati membri interessati, tali Stati membri modificano o revocano senza ritardo la loro decisione sulla competenza congiunta e informano la Commissione e l'Agenzia di conseguenza. L'Agenzia include nel repertorio di cui all' tutte le decisioni della Commissione e degli Stati membri notificatele ai sensi del presente paragrafo. 6.   La sorveglianza da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti è continua e basata su priorità definite alla luce dei rischi per l'aviazione civile. 7.   Nel condurre le ispezioni a terra di cui al paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia coopera con l'autorità nazionale competente dello Stato membro nel territorio in cui ha luogo l'ispezione a terra. 8.   L'Agenzia gestisce e utilizza gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni afferenti alla sicurezza ottenute mediante le ispezioni a terra di cui al paragrafo 2, lettera c). 9.   Al fine di agevolare l'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme, la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti si scambiano informazioni pertinenti, incluse quelle riguardanti violazioni possibili o riscontrate. 10.   L'Agenzia promuove una comune comprensione e applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, sviluppando, tra l'altro, il materiale esplicativo di cui all', paragrafo 3, in consultazione con le autorità nazionali competenti. 11.   Ogni persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento può portare all'attenzione dell'Agenzia le presunte disparità nell'applicazione delle norme tra gli Stati membri. Se tali differenze ostacolano seriamente le attività di tali persone o comportano difficoltà sostanziali, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati cooperano per affrontare e, se necessario, eliminare tempestivamente tali disparità. Se tali disparità non possono essere eliminate, l'Agenzia sottopone la questione alla Commissione. 12.   L'Agenzia e le autorità nazionali competenti adottano i provvedimenti necessari ed efficaci per aumentare e promuovere la consapevolezza della sicurezza dell'aviazione civile e per diffondere informazioni in materia di sicurezza pertinenti per la prevenzione di incidenti e inconvenienti. 13.   Per quanto riguarda i compiti dell'Agenzia connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', che stabiliscano norme dettagliate riguardanti: a) le condizioni per svolgere i compiti di certificazione e per condurre le indagini, le ispezioni, gli audit e le altre attività di monitoraggio necessarie per garantire la sorveglianza efficace, da parte dell'Agenzia, delle persone fisiche e giuridiche, dei prodotti, delle parti, degli equipaggiamenti, dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS, dei dispositivi di addestramento al volo simulato e degli aeroporti soggetti al presente regolamento; b) le condizioni per la conduzione, da parte dell'Agenzia, delle ispezioni a terra e per l'imposizione del fermo operativo se l'aeromobile, il suo operatore o il suo equipaggio non soddisfano i requisiti del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo; c) le condizioni in base alle quali le attività disciplinate dal capo III possono essere vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni per motivi di sicurezza; d) le condizioni di rilascio e diffusione di informazioni obbligatorie e raccomandazioni da parte dell'Agenzia a norma dell', paragrafo 6, al fine di garantire la sicurezza delle attività disciplinate dalle disposizioni del capo III; e) le condizioni per il rilascio e la diffusione di informazioni obbligatorie da parte dell'Agenzia a norma dell', al fine di garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e della compatibilità ambientale dei prodotti, delle parti, degli equipaggiamenti non installati e dei dispositivi di controllo remoto, e le condizioni per l'approvazione di mezzi alternativi di rispondenza alle suddette informazioni obbligatorie; f) le condizioni e le procedure per l'accreditamento, da parte dell'Agenzia, di un ente qualificato ai fini dell'. 14.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo, e la conformità agli stessi, per quanto riguarda i compiti delle autorità nazionali competenti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù del presente regolamento, la Commissione, in base ai principi di cui all' e per conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti: a) le norme e le procedure per espletare i compiti di certificazione e per condurre le indagini, le ispezioni, gli audit e le altre attività di monitoraggio necessarie per garantire la sorveglianza efficace, da parte dell'autorità nazionale competente, delle persone fisiche e giuridiche, dei prodotti, delle parti, degli equipaggiamenti, dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS, dei dispositivi di addestramento al volo simulato e degli aeroporti soggetti al presente regolamento; b) le norme e le procedure per la conduzione, da parte dell'autorità nazionale competente, delle ispezioni a terra e per l'imposizione del fermo operativo se l'aeromobile, il suo operatore o il suo equipaggio non soddisfano i requisiti del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo; c) le norme e le procedure in conformità delle quali le attività disciplinate dal capo III possono essere vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni per motivi di sicurezza; d) per quanto riguarda il paragrafo 4, le norme e le procedure per l'attribuzione delle competenze tra le autorità nazionali competenti al fine di garantire l'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme; e) le norme e le procedure per l'accreditamento, da parte dell'autorità nazionale competente, di un ente qualificato ai fini dell'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 15.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo, e la conformità agli stessi, per quanto riguarda i compiti dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù del presente regolamento, la Commissione, in base ai principi di cui all' e per conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti: a) le norme e le procedure per la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni pertinenti tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti ai fini dell'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme, incluse le informazioni riguardanti violazioni possibili o riscontrate; b) le norme e le procedure per le abilitazioni del personale dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti impegnato nei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme e delle organizzazioni coinvolte nella loro formazione; c) le norme e le procedure per i sistemi di amministrazione e gestione dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti relativamente all'esecuzione della certificazione, della sorveglianza e dell'applicazione delle norme; d) con riferimento al paragrafo 4 del presente articolo, le norme e le procedure per l'attribuzione delle competenze agli esaminatori aeromedici e ai centri aeromedici ai fini del rilascio di certificazioni mediche di idoneità del pilota e di idoneità del controllore del traffico aereo, nonché le condizioni in base alle quali tali competenze devono essere attribuite ai medici di medicina generale al fine di garantire un'esecuzione efficace dei compiti relativi alla certificazione medica dei piloti e dei controllori del traffico aereo; e) con riferimento al paragrafo 4 del presente articolo, le norme e le procedure per l'attribuzione delle competenze alle organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina e agli operatori di aeromobili per il rilascio degli attestati al fine di garantire l'esecuzione efficace dei compiti relativi alla certificazione degli equipaggi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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