Art. 24

Organizzazioni di addestramento e centri aeromedici

In vigore dal 4 lug 2018
Organizzazioni di addestramento e centri aeromedici 1.   Un'approvazione è prescritta per quanto riguarda i centri aeromedici. 2.   Le organizzazioni di addestramento dei piloti e le organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina devono essere in possesso di un'approvazione, ad eccezione delle situazioni in cui, per effetto dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera a), tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali approvazioni non sono prescritte. 3.   Tali approvazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rilasciate su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'. 4.   Le approvazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo specificano i privilegi concessi all'organizzazione. Tali approvazioni possono essere modificate con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera a). 5.   Le approvazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere limitate, sospese o revocate se il titolare non rispetta più le norme e le procedure per il rilascio e il mantenimento di tali approvazioni, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera a). 6.   Quando, per effetto dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera a), tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, un'approvazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è prescritta nei confronti di un'organizzazione di addestramento dei piloti o di un'organizzazione di addestramento degli equipaggi di cabina, gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b), possono tuttavia prescrivere che l'organizzazione interessata dichiari di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare ai suoi obblighi associati alle attività svolte, in conformità di detti atti di esecuzione.
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