Art. 23

Atti di esecuzione riguardanti piloti ed equipaggio di cabina

In vigore dal 4 lug 2018
Atti di esecuzione riguardanti piloti ed equipaggio di cabina 1.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all', e la conformità agli stessi, per quanto riguarda i piloti che sono coinvolti nell'esercizio di aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, la Commissione, in base ai principi di cui all', e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti: a) le diverse categorie di licenze di pilota e di certificazioni mediche di idoneità per pilota di cui all', nonché le diverse abilitazioni per tali licenze di pilota, idonei ai diversi tipi di attività esercitate; b) i privilegi e le responsabilità dei titolari di licenze di pilota, abilitazioni e certificazioni mediche di idoneità del pilota; c) le norme e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca di licenze di pilota, abilitazioni e certificazioni mediche di idoneità del pilota, incluse: i) le norme e le procedure per le situazioni in cui, tali licenze, abilitazioni e certificazioni mediche non devono essere prescritte; ii) le norme e le procedure per convertire le licenze nazionali di pilota e le certificazioni mediche di idoneità del pilota nazionali nelle licenze di pilota e nelle certificazioni mediche di idoneità del pilota di cui all', paragrafo1; iii) le norme e le procedure per la conversione di licenze nazionali di ingegnere di volo nelle licenze di pilota di cui all', paragrafo 1; iv) le norme e le procedure per il riconoscimento dell'addestramento e dell'esperienza a bordo di aerei non soggetti al presente regolamento ai fini del conseguimento della licenza di pilota di cui all', paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 1 della convenzione di Chicago. Tali atti di esecuzione comprendono, se del caso, disposizioni per il rilascio di tutti i tipi di licenze e abilitazioni di pilota richieste ai sensi dell'allegato 1 della convenzione di Chicago. Tali atti di esecuzione possono includere inoltre disposizioni per il rilascio di altri tipi di licenze e abilitazioni. 2.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all', e la conformità agli stessi, per quanto riguarda l'equipaggio di cabina coinvolto nell'esercizio di aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, la Commissione, in base ai principi di cui all', e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti: a) le norme e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca degli attestati di equipaggio di cabina e per le situazioni in cui tali attestati devono essere prescritti per l'equipaggio di cabina coinvolto in operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale; b) le norme e le procedure per la valutazione dell'idoneità medica dell'equipaggio di cabina di cui all'; c) i privilegi e le responsabilità dei titolari di attestati di equipaggio di cabina di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo