Art. 25
Dispositivi di addestramento al volo simulato
In vigore dal 4 lug 2018
Dispositivi di addestramento al volo simulato
1. Per ogni dispositivo di addestramento al volo simulato usato per l'addestramento dei piloti è prescritto un certificato, ad eccezione delle situazioni in cui, per effetto dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera a), tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali certificati non sono prescritti.
2. Tale certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato che il richiedente e il dispositivo rispettano gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo specifica le funzionalità del dispositivo. Il certificato può essere modificato per tenere conto delle modifiche di tali funzionalità, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera a).
4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare o il dispositivo non soddisfano più le condizioni di rilascio e mantenimento di tale certificato, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a).
5. Se previsto dagli atti di esecuzione di cui all', all'organizzazione responsabile del funzionamento del dispositivo di addestramento al volo simulato è prescritto di dichiarare la conformità del dispositivo ai requisiti essenziali di cui all' e alle specifiche dettagliate stabilite in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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