Art. 27
Misure di esecuzione per riguardanti formazione, test, controlli e valutazione dell'idoneità sanitaria
In vigore dal 4 lug 2018
Misure di esecuzione per riguardanti formazione, test, controlli e valutazione dell'idoneità sanitaria
1. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti essenziali, e la conformità ad essi, di cui all', per quanto riguarda i dispositivi di addestramento al volo simulato e le persone e le organizzazioni coinvolte nell'addestramento, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità sanitaria di piloti ed equipaggi di cabina, la Commissione, in base ai principi di cui all' e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:
a)
le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle approvazioni e dei certificati di cui agli , e per le situazioni in cui tali approvazioni e certificati devono essere prescritti o non devono esserlo;
b)
le norme e le procedure per le dichiarazioni da parte di organizzazioni di addestramento dei piloti e organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina di cui all', paragrafo 6, e da parte di operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato di cui all', paragrafo 5, e per le situazioni in cui tali dichiarazioni sono prescritte;
c)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di approvazioni e certificati di cui agli e delle organizzazioni che rilasciano dichiarazioni conformemente all', paragrafo 6, e all', paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.
Storico versioni
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