Art. 28

Poteri delegati

In vigore dal 4 lug 2018
Poteri delegati 1.   Per quanto riguarda i piloti e gli equipaggi di cabina coinvolti nell'esercizio di aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, nonché i dispositivi di addestramento al volo simulato, le persone e le organizzazioni coinvolte nella formazione, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità sanitaria dei suddetti piloti ed equipaggi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell', per modificare l'allegato IV, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o a elementi di prova afferenti alla sicurezza relativa all'equipaggio, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi di cui all'. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, disposizioni per il rilascio di tutti i tipi di licenze e abilitazioni di pilota richiesti ai sensi della convenzione di Chicago. Tali norme possono includere inoltre disposizioni per il rilascio di altri tipi di licenze e abilitazioni.
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