Art. 30

Operatori di aeromobile

In vigore dal 4 lug 2018
Operatori di aeromobile 1.   Al fine di garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all', e tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, agli operatori di aeromobile stabiliti, residenti o aventi il luogo principale delle attività nel territorio cui si applicano i trattati, può essere prescritto, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), di: a) dichiarare di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di aeromobili in conformità a tali misure di esecuzione; o b) essere in possesso di un certificato. 2.   Tale certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'. 3.   Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo specifica i privilegi concessi all'operatore di aeromobile. Il certificato può essere modificato con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera b). 4.   Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non rispetta più le norme e procedure per il rilascio e il mantenimento di tale certificato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera b). 5.   Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, agli operatori di aeromobile di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prescritto, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', di: a) soddisfare requisiti specifici, qualora stipulino accordi di condivisione dei codici (code sharing) o di noleggio; b) soddisfare requisiti specifici qualora impieghino un aeromobile immatricolato in un paese terzo; c) definire una lista degli equipaggiamenti minimi (Minimum Equipment List – «MEL») o documento equivalente per l'esercizio dell'aeromobile, alle condizioni specificate, con determinati strumenti, equipaggiamenti o funzioni non operativi all'inizio del volo. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio di aeromobili in entrata, all'interno o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati da parte di un operatore di aeromobile stabilito, residente o avente luogo principale delle attività al di fuori di tale territorio ma per il quale gli Stati membri svolgono le funzioni e adempiono gli obblighi dello Stato dell'operatore in applicazione della convenzione di Chicago, come pure il personale e le organizzazioni che partecipano a tali operazioni, soddisfino un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dal presente regolamento. 7.   Se previsto dagli atti di esecuzione di cui all', primo comma, lettera g), l'aeromobile è dotato dei necessari equipaggiamenti e strumenti afferenti alla sicurezza, certificati se richiesto dall'atto delegato di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii), compresi alcuni o tutti tra i seguenti: a) registratori di volo; b) meccanismi di monitoraggio della posizione dell'aeromobile; c) meccanismi per recuperare tempestivamente i dati del registratore di volo nel caso di un aeromobile in difficoltà mediante comunicazioni elettroniche in tempo reale o altre soluzioni tecniche adeguate.
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