Art. 19

Poteri delegati

In vigore dal 4 lug 2018
Poteri delegati 1.   Per quanto riguarda gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscono norme dettagliate per quanto riguarda: a) i requisiti dettagliati per la protezione dell'ambiente per i prodotti, le parti e gli equipaggiamenti non installati nelle situazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma; b) le condizioni in presenza delle quali l'Agenzia stabilisce e notifica al richiedente, conformemente all': i) la base di certificazione per l'omologazione applicabile a un prodotto ai fini del certificato di omologazione di cui all' e all', paragrafo 1, lettera b; ii) la base di certificazione applicabile a un prodotto ai fini dell'approvazione dei dati di idoneità operativa di cui all', tra cui — il programma minimo di formazione per l'abilitazione per tipo (type rating) del personale autorizzato a certificare la manutenzione; — il programma minimo di formazione per l'abilitazione per tipo (type rating) dei piloti e i dati di riferimento per la qualificazione oggettiva dei relativi simulatori; — la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento, se del caso; — i dati relativi al tipo di aeromobile rilevanti per l'equipaggio di cabina; — le specifiche supplementari per garantire la conformità alla sezione III; iii) la base di certificazione applicabile a una parte o a un equipaggiamento non installato, compresi gli equipaggiamenti e gli strumenti afferenti alla sicurezza di cui all', paragrafo 7, ai fini della certificazione di cui agli ; c) le condizioni specifiche di conformità degli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), ai requisiti essenziali di cui all'; d) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui agli , e all', paragrafo 1, lettera b), tra cui: i) le condizioni per le situazioni in cui, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all' e tenendo conto della natura e del rischio della particolare attività in questione, tali certificati devono essere prescritti o non lo devono essere, o devono essere consentite le dichiarazioni, a seconda del caso; ii) le condizioni riguardanti il periodo di validità dei certificati e il rinnovo degli stessi quando è stabilita una validità limitata nel tempo; e) le condizioni di rilascio, modifica, limitazione, sospensione o revoca di certificati di aeronavigabilità e di certificati di rumore di cui all', paragrafo 1, nonché di certificati ristretti di aeronavigabilità o di certificati ristretti delle emissioni sonore di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettera a); f) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione, revoca e d'uso dei permessi di volo di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettera b); g) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle approvazioni di cui all', paragrafo 1, e per le situazioni in cui, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all' e tenendo conto della natura e del rischio della particolare attività in questione, tali approvazioni devono essere prescritte o non lo devono essere o devono essere consentite le dichiarazioni, a seconda del caso; h) i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati rilasciati a norma degli , dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, lettera b), dell', paragrafo 2, e delle organizzazioni che hanno reso dichiarazioni a norma dell', paragrafo 1, lettera a) e della lettera g) del presente paragrafo; i) le condizioni per stabilire le specifiche dettagliate applicabili alla progettazione di prodotti, alla progettazione di parti e alla progettazione di equipaggiamenti non installati che sono oggetto di una dichiarazione a norma dell', paragrafo 1, lettera a); j) le condizioni e le procedure per valutare, in conformità dell', paragrafo 1, lettera a), l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale della progettazione di prodotti, della progettazione di parti e della progettazione di equipaggiamenti non installati, senza la necessità di rilasciare un certificato, compresi le condizioni e i limiti operativi; k) le condizioni alle quali si concede alle organizzazioni, cui è stata rilasciata un'approvazione in conformità dell', paragrafo 1, il privilegio di rilasciare i certificati di cui agli e all', paragrafo 2, primo comma, lettera b); 2.   Per quanto riguarda l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale degli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', per modificare gli allegato II e III, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o a elementi di prova in materia di aeronavigabilità o compatibilità ambientale, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'. 3.   Per quanto riguarda la compatibilità ambientale degli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettere a), e b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell', per modificare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago di cui all', paragrafo 2, primo comma, al fine di aggiornarli alla luce delle successive modifiche di dette disposizioni che entrino in vigore dopo il 4 luglio 2018 e che divengano applicabili in tutti gli Stati membri, nella misura in cui detti adattamenti non comportino un ampliamento dell'ambito d'applicazione del presente regolamento.
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