Art. 14

Singoli aeromobili

In vigore dal 4 lug 2018
Singoli aeromobili 1.   I singoli aeromobili sono soggetti a certificazione in esito alla quale è rilasciato un certificato di aeronavigabilità e, se previsto dagli atti delegati di cui all', un certificato di rumore. Detti certificati sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato che l'aeromobile è conforme alla progettazione certificata a norma dell' e che l'aeromobile è in condizioni di funzionamento sicure e compatibili con l'ambiente. 2.   I certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangono validi fino a quando l'aeromobile e i suoi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati sono sottoposti a manutenzione conformemente agli atti di esecuzione relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità adottate di cui all' e sono in condizioni di funzionamento sicure e compatibili con l'ambiente.
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