Art. 15

Organizzazioni

In vigore dal 4 lug 2018
Organizzazioni 1.   Fatte salve disposizioni diverse stabilite dagli atti delegati di cui all', le organizzazioni responsabili della progettazione e della produzione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati sono soggette a certificazione ne è rilasciata un'approvazione. Tale approvazione è rilasciata su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato di rispettare le norme stabilite dagli atti delegati di cui all' per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'. Tale approvazione specifica i privilegi concessi all'organizzazione e l'ambito di applicazione dell'approvazione. 2.   Un'approvazione è prescritta altresì per quanto riguarda: a) le organizzazioni responsabili della manutenzione e del mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati; e b) le organizzazioni coinvolte nella formazione del personale responsabile della riammissione in servizio di un prodotto, una parte o un equipaggiamento non installato dopo la manutenzione; Tuttavia, il primo comma non si applica in situazioni in cui, per effetto dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali approvazioni non sono prescritte. Tali approvazioni di cui al presente paragrafo 1 sono rilasciate su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'. 3.   Le approvazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo specificano i privilegi concessi all'organizzazione. Tali approvazioni possono essere modificate con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b). 4.   Le approvazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere limitate, sospese o revocate se il titolare non rispetta più le norme e le procedure di rilascio e mantenimento di tale approvazione, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b). 5.   Quando, per effetto dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, un'approvazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è prescritta, gli atti di esecuzione di cui all' possono ancora prescrivere che l'organizzazione interessata dichiari di possedere la capacità, e di disporre dei mezzi necessari, per ottemperare agli obblighi associati alle attività svolte in conformità di tali atti di esecuzione.
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