Art. 17

Atti di esecuzione in materia di aeronavigabilità

In vigore dal 4 lug 2018
Atti di esecuzione in materia di aeronavigabilità 1.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all' e la conformità agli stessi, per quanto riguarda gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la Commissione, in base ai principi di cui all', e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate relative a: a) le norme e le procedure di mantenimento dei certificati di cui all' e all', paragrafo 2, primo comma, lettera a); b) le norme e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle approvazioni di cui all', paragrafo 2, e per le situazioni in cui tali approvazioni non devono essere prescritte; c) le norme e le procedure per le dichiarazioni di cui all', paragrafo 5, e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere prescritte; d) le norme e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca delle licenze di cui all', e per le situazioni in cui tali licenze non devono essere prescritte; e) i privilegi e le responsabilità dei titolari di approvazioni e licenze rilasciate ai sensi degli , paragrafo 2 e 16, e delle organizzazioni che rilasciano dichiarazioni a norma dell', paragrafo 5; f) le norme e le procedure per la manutenzione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati; g) le norme e le procedure per il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile; h) requisiti di aeronavigabilità supplementari per prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione sia stata già certificata, necessari per sostenere il mantenimento dell'aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, 2.   Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo