Art. 16
Personale
In vigore dal 4 lug 2018
Personale
1. Il personale responsabile della riammissione in servizio di un prodotto, una parte o un equipaggiamento non installato dopo la manutenzione deve essere in possesso di una licenza, ad eccezione delle situazioni in cui, per effetto dell'adozione di atti delegati di cui all', paragrafo 1, lettera d), tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tale licenza non sia prescritta.
Tale licenza è rilasciata su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
2. La licenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo specifica i privilegi concessi al personale. La licenza può essere modificata con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, lettera d).
3. La licenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitata, sospesa o revocata se il titolare non rispetta più le norme e le procedure relative al suo rilascio e mantenimento, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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