Art. 13
Progettazione di equipaggiamenti non installati
In vigore dal 4 lug 2018
Progettazione di equipaggiamenti non installati
Se previsto dagli atti delegati di cui all', la progettazione di equipaggiamenti non installati è soggetta a certificazione in esito alla quale è rilasciato un certificato.
Tale certificato è rilasciato su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato che la progettazione di equipaggiamenti non installati è conforme alla base di certificazione stabilita a norma degli atti delegati di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Il certificato può essere rilasciato anche senza richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell', cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati conformemente all'atto delegato di cui all', paragrafo 1, lettera k), qualora detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione dell'equipaggiamento non installato è conforme alla base di certificazione stabilita a norma degli atti delegati di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Storico versioni
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