Art. 12
Progettazione di parti
In vigore dal 4 lug 2018
Progettazione di parti
Fatte salve disposizioni diverse stabilite dagli atti delegati di cui all', la progettazione di parti è soggetta a certificazione e ne è rilasciato un certificato.
Tale certificato è rilasciato su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato che la progettazione della parte è conforme alla base di certificazione stabilita a norma degli atti delegati di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Il certificato può essere rilasciato anche senza richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell', cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati conformemente all'atto delegato di cui all', paragrafo 1, lettera k), qualora detta organizzazione abbia determinato che la progettazione della parte è conforme alla base di certificazione stabilita a norma degli atti delegati di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Non è necessario un certificato separato per la progettazione di parti che sono state certificate come parte integrante della progettazione di un prodotto in conformità dell'.
Storico versioni
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