Art. 21
Piloti
In vigore dal 4 lug 2018
Piloti
1. I piloti devono essere in possesso di una licenza di pilota e di una certificazione medica di idoneità per pilota adeguate alle attività da svolgere, ad eccezione delle situazioni in cui, per effetto dell'adozione degli atti delegati di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto i), tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, tali licenze o certificati medici non devono essere richiesti.
2. Tale licenza di pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione adottati conformemente all' per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
3. Tale certificazione medica di idoneità del pilota è rilasciata su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione adottati conformemente all' per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
4. La licenza di pilota e la certificazione medica di idoneità del pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo specificano i privilegi concessi al pilota.
La licenza di pilota e la certificazione medica di idoneità del pilota possono essere modificati con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera c).
5. La licenza di pilota o la certificazione medica di idoneità del pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere limitati, sospesi o revocati se il titolare non rispetta più le norme e le procedure di rilascio e mantenimento della licenza o della certificazione medica, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera c).
6. L'addestramento e l'esperienza a bordo di aerei non soggetti al presente regolamento possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento della licenza di pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità degli atti di esecuzione di cui all' paragrafo 1, lettera c) punto iv).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-21