Art. 22

Equipaggio di cabina

In vigore dal 4 lug 2018
Equipaggio di cabina 1.   L'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni di trasporto aereo commerciale deve essere in possesso di un attestato. 2.   Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli , e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, anche l'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale può essere tenuto a possedere un attestato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, lettera a). 3.   Tali attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'. 4.   Gli attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo specificano i privilegi concessi all'equipaggio di cabina. Gli attestati possono essere modificati con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, lettera a). 5.   Gli attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere limitati, sospesi o revocati se il titolare non soddisfa più le norme e le procedure per il rilascio e mantenimento di tale attestato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, lettera a). 6.   Prima di esercitare i propri privilegi, e successivamente a intervalli regolari, l'equipaggio di cabina è soggetto a una valutazione dell'idoneità medica per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all' sull'idoneità medica, in conformità delle misure di esecuzione adottate ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b).
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