Art. 20
Requisiti essenziali
In vigore dal 4 lug 2018
Requisiti essenziali
I piloti e gli equipaggi di cabina coinvolti nell'esercizio di aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, nonché i dispositivi di addestramento al volo simulato, le persone e le organizzazioni coinvolte nell'addestramento, nei test, nei controlli e nelle valutazioni dell'idoneità medica dei piloti e degli equipaggi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato IV.
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