Art. 77
Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale
In vigore dal 4 lug 2018
Certificazione di aeronavigabilità e certificazione ambientale
1. Con riferimento ai prodotti, alle parti, agli equipaggiamenti non installati e ai dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio di cui all', paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto i), l'Agenzia, se del caso e a norma della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, svolge per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione, qualora si tratti di funzioni e compiti connessi alla certificazione della progettazione e alle informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità. A tale scopo procede in particolare come segue:
a)
stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione per ogni progettazione di un prodotto e di un dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio per cui siano stati richiesti, in conformità dell' o dell', paragrafo 1, un certificato di omologazione, un certificato ristretto di omologazione, una modifica di un certificato di omologazione o di un certificato ristretto di omologazione, compresi i certificati di omologazione supplementari, l'approvazione di un progetto di riparazione o l'approvazione dei dati di idoneità operativa;
b)
stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione per ogni progettazione di una parte o di un equipaggiamento non installato per i quali è stato richiesto un certificato in conformità degli o dell', paragrafo 1, rispettivamente;
c)
rilascia l'approvazione per le condizioni di volo associate alla progettazione per ogni aeromobile per il quale sia stato richiesto, in conformità dell', paragrafo 2, lettera b), o dell', paragrafo 1, primo comma, un permesso di volo;
d)
stabilisce e rende disponibili le specifiche di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale applicabili alla progettazione di prodotti, parti, equipaggiamenti non installati se dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio che sono soggetti a una dichiarazione in conformità dell', paragrafo 1, lettera a), o dell', paragrafo 5;
e)
è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell', paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati di omologazione, i certificati ristretti di omologazione, i certificati di approvazione delle modifiche, compresi i certificati di omologazione supplementari, nonché le approvazioni dei progetti di riparazione e le approvazioni dei dati di idoneità operativa in relazione alla progettazione di prodotti in conformità dell', dell', paragrafo 1, lettera b) o dell', paragrafo 1;
f)
è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in conformità dell', paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati per la progettazione di parti, per equipaggiamenti non installati e per dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio in conformità degli e dell', paragrafo 1;
g)
rilascia le appropriate schede di dati ambientali sulla progettazione dei prodotti che certifica in conformità dell' e dell', paragrafo 1;
h)
assicura le funzioni connesse al mantenimento dell'aeronavigabilità per la progettazione di prodotti, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio che ha certificato e per i quali esegue la sorveglianza, reagendo senza indebito ritardo a un problema di sicurezza o di security, nonché rilasciando e diffondendo le informazioni obbligatorie applicabili.
2. L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell', paragrafo 2, per quanto riguarda:
a)
le approvazioni e le dichiarazioni rese dalle organizzazioni responsabili della progettazione di prodotti, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, in conformità dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, lettera g) e dell', paragrafi 1 e 5;
b)
le approvazioni e le dichiarazioni rese dalle organizzazioni responsabili della produzione, della manutenzione e della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio e dalle organizzazioni coinvolte nella formazione del personale responsabile della rimessa in servizio di un prodotto, di una parte, di un equipaggiamento non installato o di un dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio conformemente all', all', paragrafo 1, lettera g) e all', paragrafi 1 e 5, se tali organizzazioni hanno il luogo principale delle attività al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago.
3. L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell', paragrafo 2, per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni, conformemente all', paragrafo 1, lettera a) e all', paragrafo 5, e riguardanti la conformità della progettazione di un prodotto, di una parte, di un equipaggiamento non installato o di un dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio alle specifiche tecniche dettagliate.
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