Art. 75

Istituzione e funzioni dell'Agenzia

In vigore dal 4 lug 2018
Istituzione e funzioni dell'Agenzia 1.   È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. 2.   Ai fini di garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dell'aviazione civile nell'Unione, in conformità degli obiettivi di cui all', l'Agenzia: a) svolge ogni compito e formula pareri in relazione a tutte le questioni disciplinate dal presente regolamento; b) assiste la Commissione nella preparazione delle misure da adottare a norma del presente regolamento. Qualora tali misure comprendano norme tecniche, la Commissione non può modificarne il contenuto senza previo coordinamento con l'Agenzia; c) fornisce alla Commissione il sostegno tecnico, scientifico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti; d) adotta le misure necessarie nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal presente regolamento o da altri atti legislativi dell'Unione; e) esegue ispezioni, altre attività di monitoraggio e indagini, ove necessario, per adempiere i suoi compiti in applicazione del presente regolamento o su richiesta della Commissione; f) nei settori di sua competenza, svolge, per conto degli Stati membri, le funzioni e i compiti ad essi attribuiti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare dalla convenzione di Chicago; g) assiste le autorità nazionali competenti nell'espletamento dei loro compiti, in particolare quale forum per lo scambio di informazioni e conoscenze; h) con riferimento alle materie disciplinate dal presente regolamento, contribuisce, su richiesta della Commissione, all'istituzione, alla misurazione, alla rendicontazione e all'analisi di indicatori di prestazione, qualora il diritto dell'Unione stabilisca sistemi di prestazioni relativi all'aviazione civile; i) promuove a livello internazionale gli standard e le norme dell'Unione nel settore dell'aviazione istituendo una cooperazione appropriata con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali; j) coopera con le altre istituzioni, gli altri organi o organismi dell'Unione in settori in cui le loro attività si riferiscono ad aspetti tecnici dell'aviazione civile.
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