Art. 73
Protezione delle fonti di informazione
In vigore dal 4 lug 2018
Protezione delle fonti di informazione
1. Se le informazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, sono fornite a un'autorità nazionale competente, la fonte di dette informazioni è protetta in conformità del diritto applicabile dell'Unione e del diritto nazionale sulla protezione delle fonti di informazioni relative alla sicurezza dell'aviazione civile. Nel caso in cui tali informazioni siano fornite alla Commissione o all'Agenzia da una persona fisica, la fonte di tali informazioni non è rivelata e i dati personali della fonte non sono registrati insieme alle informazioni fornite.
2. Fatte salve le disposizioni di diritto penale nazionale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui siano venuti a conoscenza esclusivamente a seguito di segnalazioni effettuate in applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo.
Il primo comma non si applica nei casi di comportamento doloso o nei casi in cui vi sia stata una manifesta e grave sottovalutazione di un rischio ovvio e una profonda mancanza a livello di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è manifestamente richiesta in tali circostanze, con conseguenti danni prevedibili a persone o a beni o con una grave compromissione del livello di sicurezza dell'aviazione civile.
3. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure per rafforzare la protezione delle fonti di informazione di cui al paragrafo 1.
4. I dipendenti e il personale a contratto che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo non devono subire alcun pregiudizio ad opera dei loro datori di lavoro o dell'organizzazione a favore delle quali effettuano prestazioni di servizi per le informazioni fornite.
Il primo comma non si applica nei casi di condotta dolosa o nei casi di una manifesta e grave sottovalutazione di un rischio ovvio e una grave mancanza a livello di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è manifestamente richiesta in tali circostanze, con conseguenti danni prevedibili a persone o a beni o con una grave compromissione del livello di sicurezza aerea.
5. Il presente articolo non impedisce alla Commissione, all'Agenzia e agli Stati membri di intraprendere ogni azione necessaria per mantenere o migliorare la sicurezza dell'aviazione civile.
6. Il presente articolo non pregiudica le norme sulla protezione delle fonti di informazione di cui ai regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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