Art. 72

Raccolta, scambio e analisi di informazioni

In vigore dal 4 lug 2018
Raccolta, scambio e analisi di informazioni 1.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti si scambiano le informazioni di cui dispongono nel contesto dell'applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, che sono rilevanti per le altre parti per l'esecuzione dei loro compiti a norma del presente regolamento. Anche le autorità competenti degli Stati membri preposte alle inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile oppure all'analisi di eventi hanno il diritto di accedere a tali informazioni ai fini dell'esecuzione dei propri compiti. Le informazioni possono inoltre essere diffuse alle parti interessate a norma degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5. 2.   Fatti salvi i regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014, l'Agenzia coordina a livello dell'Unione la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresi i dati operativi di volo. A tal fine, l'Agenzia può concludere accordi riguardanti la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni con persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento, oppure con associazioni di tali persone. Al momento di raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni e di concludere e attuare tali accordi, l'Agenzia limita per quanto possibile gli oneri amministrativi a carico delle persone interessate e garantisce la protezione adeguata delle informazioni, nonché di eventuali dati personali ivi contenuti, in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, dell', paragrafo 1, e degli del presente regolamento. 3.   L'Agenzia presta, su richiesta, assistenza alla Commissione nella gestione del repertorio centrale europeo di cui all' del regolamento (UE) n. 376/2014. 4.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia analizza le questioni urgenti o importanti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se del caso, le autorità nazionali competenti cooperano con l'Agenzia al fine di condurre tale analisi. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate per lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti e sulla diffusione di tali informazioni alle parti interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Le norme dettagliate di cui al primo comma del presente paragrafo tengono conto della necessità di: a) fornire alle persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento le informazioni di cui necessitano per garantire la conformità agli obiettivi di cui all' e la loro promozione; b) limitare la diffusione e l'uso delle informazioni a quanto strettamente necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'; c) evitare che la disponibilità o l'uso di tali informazioni serva ad attribuire colpe o responsabilità, fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile. 6.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti nonché le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo adottano, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del presente articolo. Il presente paragrafo non pregiudica eventuali obblighi più rigorosi di riservatezza previsti dai regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014, oppure da altra legislazione dell'Unione. 7.   Ogni anno e in circostanze particolari, l'Agenzia pubblica un rapporto sulla sicurezza per informare il pubblico sul livello complessivo di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. Tale rapporto comprende un'analisi della situazione generale della sicurezza con una formulazione semplice e facilmente comprensibile e indica se sussistono rischi maggiori per la sicurezza.
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