Art. 70
Disposizioni di salvaguardia
In vigore dal 4 lug 2018
Disposizioni di salvaguardia
1. Il presente regolamento e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base non impediscono a uno Stato membro di reagire immediatamente a un problema relativo alla sicurezza dell'aviazione civile, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il problema comporta un grave rischio per la sicurezza aerea e sono necessarie azioni immediate dello Stato membro per affrontarlo;
b)
non è possibile per uno Stato membro affrontare adeguatamente il problema in conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo;
c)
le azioni adottate sono proporzionate alla gravità del problema.
In tal caso lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri le misure adottate, la loro durata e le relative motivazioni mediante il repertorio istituito a norma dell'.
2. Una volta ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia valuta senza ritardo se le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte. I risultati di tale valutazione sono inclusi dall'Agenzia nel repertorio istituito a norma dell'.
Se ritiene che dette condizioni siano state soddisfatte, l'Agenzia valuta senza ritardo se le è possibile affrontare il problema riscontrato dallo Stato membro adottando le decisioni di cui all', paragrafo 4, primo comma, evitando in tal modo il ricorso alle misure adottate dallo Stato membro. Se ritiene di poter affrontare il problema in tal modo, l'Agenzia adotta la decisione appropriata a tal fine e ne informa gli Stati membri attraverso il repertorio istituito a norma dell'. Se ritiene che il problema non possa essere affrontato in tal modo, essa raccomanda alla Commissione di modificare qualsiasi atto delegato o di esecuzione adottato sulla base del presente regolamento secondo quanto essa ritiene necessario alla luce dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Se ritiene che dette condizioni non siano state soddisfatte, l'Agenzia indirizza senza ritardo alla Commissione una raccomandazione riguardante l'esito di tale valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'.
3. La Commissione valuta, tenendo conto della raccomandazione dell'Agenzia di cui al paragrafo 2, terzo comma, se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte.
4. Se ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte o se la sua valutazione è difforme dall'esito della valutazione dell'Agenzia, la Commissione adotta senza indebito ritardo atti di esecuzione recanti le sue conclusioni a tal fine. Tali atti di esecuzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inseriti dall'Agenzia nel repertorio istituito a norma dell'.
Non appena ricevuta notifica di un atto di esecuzione che conferma che tali condizioni non sono state soddisfatte, lo Stato membro interessato revoca immediatamente la misura adottata a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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