Art. 71
Disposizioni di flessibilità
In vigore dal 4 lug 2018
Disposizioni di flessibilità
1. In caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, gli Stati membri possono concedere un'esenzione dai requisiti applicabili a tale persona in virtù del capo III, esclusi i requisiti essenziali stabiliti in tali disposizioni, o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di tale capo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
non è possibile affrontare adeguatamente le circostanze o esigenze conformemente ai requisiti applicabili;
b)
sono garantite sicurezza, protezione dell'ambiente e conformità ai requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'applicazione di misure di attenuazione;
c)
nella misura del possibile, lo Stato membro ha attenuato ogni possibile distorsione delle condizioni di mercato conseguente alla concessione dell'esenzione; e
d)
l'esenzione è limitata per ambito e durata a quanto strettamente necessario ed è applicata in modo non discriminatorio.
In tal caso, mediante il repertorio istituito a norma dell', lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri l'esenzione concessa, la sua durata, la relativa motivazione e, se del caso, le necessarie misure di attenuazione applicate.
2. Se l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata concessa per una durata superiore a otto mesi consecutivi o se uno Stato membro ha concesso ripetutamente la stessa esenzione e la sua durata complessiva è superiore a otto mesi, l'Agenzia valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte e, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indirizza alla Commissione una raccomandazione riguardante l'esito di tale valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'.
In tal caso, la Commissione valuta, tenendo conto di tale raccomandazione, se le condizioni sono state soddisfatte. Se ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte o se la sua valutazione è difforme dall'esito della valutazione dell'Agenzia, la Commissione adotta, entro 3 mesi dalla data di ricevimento di tale raccomandazione, un atto di esecuzione recante la sua decisone a tal fine. Tali atti di esecuzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inseriti dall'Agenzia nel repertorio istituito a norma dell'.
Non appena ricevuta la notifica dell'atto di esecuzione che conferma che tali condizioni non sono state soddisfatte, lo Stato membro interessato revoca immediatamente l'esenzione concessa a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che la conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui agli allegati possa essere dimostrata con strumenti diversi da quelli stabiliti negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del presente regolamento, e che tali strumenti presentino notevoli vantaggi in termini di sicurezza dell'aviazione civile o di efficienza per le persone soggette al presente regolamento o per le autorità interessate, esso può sottoporre alla Commissione e all'Agenzia, mediante il repertorio istituito a norma dell', una richiesta motivata di modifica dell'atto delegato o di esecuzione in questione, al fine di consentire l'uso di tali altri strumenti.
In tal caso, l'Agenzia indirizza senza indebito ritardo alla Commissione una raccomandazione che indica se la richiesta dello Stato membro soddisfa le condizioni di cui al primo comma. Ove necessario, in seguito all'applicazione del presente paragrafo, la Commissione esamina senza ritardo e tenendo conto della raccomandazione, la modifica dell'atto delegato o di esecuzione in questione.
Storico versioni
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