Art. 8

Piano nazionale per la sicurezza aerea

In vigore dal 4 lug 2018
Piano nazionale per la sicurezza aerea 1.   Il programma nazionale di sicurezza include o è corredato di un piano nazionale per la sicurezza aerea. Sulla base della valutazione delle informazioni pertinenti sulla sicurezza, ogni Stato membro, in consultazione con le parti interessate, individua i principali rischi per la sicurezza che interessano il suo sistema nazionale di sicurezza aerea e definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi. 2.   Il piano nazionale per la sicurezza aerea comprende i rischi e le azioni individuate nel piano europeo per la sicurezza aerea che sono pertinenti per lo Stato membro interessato. Lo Stato membro informa l'Agenzia dei rischi e delle azioni individuate nel piano europeo per la sicurezza aerea che considera non pertinenti per il suo sistema nazionale di sicurezza aerea, indicando le relative motivazioni.
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