Art. 7

Programma nazionale di sicurezza

In vigore dal 4 lug 2018
Programma nazionale di sicurezza 1.   Ogni Stato membro, in consultazione con le parti interessate, istituisce e mantiene attivo un programma nazionale di sicurezza per la gestione della sicurezza dell'aviazione civile in relazione alle attività aeronautiche di sua competenza («programma nazionale di sicurezza»). Il programma è commisurato alle dimensioni e alla complessità di tali attività ed è coerente con il programma europeo di sicurezza aerea. 2.   Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali. 3.   Tenendo conto degli obiettivi di cui all' e del livello di prestazione di sicurezza di cui all', paragrafo 3, il programma nazionale di sicurezza specifica il livello di prestazione di sicurezza da raggiungere a livello nazionale per quanto riguarda le attività aeronautiche di competenza dello Stato membro interessato.
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