Art. 7
Programma nazionale di sicurezza
In vigore dal 4 lug 2018
Programma nazionale di sicurezza
1. Ogni Stato membro, in consultazione con le parti interessate, istituisce e mantiene attivo un programma nazionale di sicurezza per la gestione della sicurezza dell'aviazione civile in relazione alle attività aeronautiche di sua competenza («programma nazionale di sicurezza»). Il programma è commisurato alle dimensioni e alla complessità di tali attività ed è coerente con il programma europeo di sicurezza aerea.
2. Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali.
3. Tenendo conto degli obiettivi di cui all' e del livello di prestazione di sicurezza di cui all', paragrafo 3, il programma nazionale di sicurezza specifica il livello di prestazione di sicurezza da raggiungere a livello nazionale per quanto riguarda le attività aeronautiche di competenza dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-7