Art. 6
Piano europeo per la sicurezza aerea
In vigore dal 4 lug 2018
Piano europeo per la sicurezza aerea
1. L'Agenzia, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate come previsto dall', paragrafo 2, secondo comma, elabora, adotta e pubblica il piano europeo per la sicurezza aerea e successivamente lo aggiorna almeno annualmente. Sulla base della valutazione delle informazioni pertinenti sulla sicurezza, il piano europeo per la sicurezza aerea individua i principali rischi per la sicurezza che interessano il sistema europeo di sicurezza aerea e definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi.
2. L'Agenzia, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate come previsto dall', paragrafo 2, secondo comma, documenta i rischi per la sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un apposito portafoglio rischi e controlla l'attuazione delle relative azioni di attenuazione dei rischi da parte degli interessati, anche mediante la definizione di indicatori di prestazione di sicurezza, ove opportuno.
3. Tenendo conto degli obiettivi di cui all', il piano europeo per la sicurezza aerea specifica il livello di prestazione di sicurezza nell'Unione. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri cooperano per il cui conseguimento di tale livello di prestazione di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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