Art. 79
Certificazione degli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza
In vigore dal 4 lug 2018
Certificazione degli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza
Per quanto riguarda gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza di cui all', l'Agenzia:
a)
stabilisce e notifica al richiedente le specifiche dettagliate per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza che sono soggetti a certificazione conformemente all';
b)
stabilisce e mette a disposizione le specifiche dettagliate per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza che sono oggetto di una dichiarazione conformemente all';
c)
è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione conformemente all', paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza e le dichiarazioni rese in relazione ad essi conformemente all'.
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