Art. 78

Certificazione dell'equipaggio

In vigore dal 4 lug 2018
Certificazione dell'equipaggio 1.   L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell', paragrafo 2, per quanto riguarda le approvazioni e le dichiarazioni rese dalle organizzazioni di addestramento dei piloti, dalle organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina nonché dai centri aeromedici di cui all' e all', paragrafi 1 e 5, se tali organizzazioni e centri hanno il luogo principale delle attività al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago. 2.   L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente all', paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati e le dichiarazioni per i dispositivi di addestramento al volo simulato conformemente all' e all', paragrafi 1 e 5, in ognuno dei casi seguenti: a) il dispositivo è gestito da un'organizzazione avente luogo principale delle attività al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago; b) il dispositivo è ubicato al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago.
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Certificazione dell'equipaggio (Art. 78 Regolamento (UE) 2018/1139) — Testo vigente | Portale Normativo