Art. 31
Atti di esecuzione in materia di operazioni di volo
In vigore dal 4 lug 2018
Atti di esecuzione in materia di operazioni di volo
1. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all', e la conformità agli stessi, per quanto riguarda l'esercizio di aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettera b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, la Commissione, in base ai principi di cui all', e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:
a)
le norme e le procedure specifiche di esercizio degli aeromobili conformemente ai requisiti essenziali di cui all';
b)
le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e per le situazioni in cui tali certificati devono essere prescritti;
c)
le norme e le procedure per la dichiarazione da parte degli operatori di aeromobile di cui all', paragrafo 1, lettera a), e per le situazioni in cui tali dichiarazioni devono essere prescritte;
d)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e degli operatori di aeromobile che rilasciano dichiarazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a);
e)
i requisiti supplementari necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all', applicabili agli operatori di aeromobile stabiliti, residenti o aventi il luogo principale delle attività nel territorio cui si applicano i trattati, qualora tali operatori stipulino accordi di condivisione dei codici o di noleggio o impieghino un aeromobile immatricolato in un paese terzo;
f)
le norme e le procedure concernenti gli operatori di aeromobile di cui all', paragrafo 1, riguardo alla definizione di una MEL o di un documento equivalente, e per le situazioni in cui essa è prescritta.
g)
le norme e le procedure in conformità delle quali un aeromobile deve essere dotato dei necessari equipaggiamenti e strumenti afferenti alla sicurezza, compresi i registratori di volo e/o i meccanismi di cui all', paragrafo 7, nonché le norme e procedure per la conservazione, la protezione, l'utilizzo e, se del caso, la trasmissione sicura dei dati pertinenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all' del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 6 della convenzione di Chicago.
Storico versioni
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