Art. 65
Riassegnazione di competenze su richiesta delle organizzazioni che operano in più di uno Stato membro
In vigore dal 4 lug 2018
Riassegnazione di competenze su richiesta delle organizzazioni che operano in più di uno Stato membro
1. Un'organizzazione può chiedere che l'Agenzia agisca in qualità di autorità competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in relazione a se medesima, in deroga all', paragrafo 4, qualora essa sia titolare di un certificato o abbia titolo di richiederlo in virtù del capo III alle autorità competenti di uno Stato membro, ma una considerevole parte delle strutture e del personale di cui dispone o intende disporre e cui si riferisce il certificato siano situati in un altro o in diversi Stati membri.
Una tale richiesta può essere presentata anche da due o più organizzazioni appartenenti al medesimo raggruppamento di imprese, purché ognuna abbia il luogo principale delle attività in uno Stato membro diverso e sia titolare di un certificato, o abbia titolo per richiederlo in virtù del capo III, per lo stesso tipo di attività aeronautica.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è inviata dalle organizzazioni interessate all'Agenzia e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno il luogo principale delle attività.
Una volta ricevuta tale richiesta, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti in questione si consultano senza ritardo e, se necessario, chiedono ulteriori pareri alle organizzazioni che hanno formulato la richiesta. Nel corso di tali consultazioni, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti prendono in considerazione il ricorso agli ispettori e ad altro personale a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate, in caso di accordo sulla riassegnazione.
Se, a seguito di tali consultazioni, l'Agenzia o una delle autorità nazionali competenti in questione ritiene che la richiesta avrebbe un effetto negativo sulla sua capacità di svolgere efficacemente i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme ai sensi del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, o che altrimenti si ripercuoterebbe sull'efficace funzionamento dell'autorità, essa informa, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta, le organizzazioni interessate del fatto di ritenere che detta richiesta avrebbe tale effetto, fornendo la sua giustificazione. Tale lettera di informazione è trasmessa anche all'altra parte. In tal caso, la richiesta è considerata respinta.
3. A meno che la richiesta sia stata respinta in conformità del paragrafo 2, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti interessate concludono accordi dettagliati riguardanti la riassegnazione delle competenze per i compiti in questione. Le organizzazioni che hanno chiesto all'Agenzia di agire in qualità di autorità competente sono consultate in merito a tali accordi dettagliati prima della loro finalizzazione. Tali accordi dettagliati identificano chiaramente almeno i compiti riassegnati e comprendono le disposizioni giuridiche, pratiche ed amministrative necessarie a garantire un ordinato trasferimento e la prosecuzione efficace e continuativa dei compiti in questione, in conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, nonché il prosieguo ininterrotto delle attività delle organizzazioni interessate. Gli accordi dettagliati comprendono anche disposizioni relative al trasferimento dei dati tecnici e della documentazione pertinenti.
L'Agenzia e lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, assicurano che la riassegnazione delle competenze per i compiti avvenga conformemente a detti accordi dettagliati. Nell'attuare tali accordi l'Agenzia ricorre, nella misura del possibile, agli ispettori e ad altro personale disponibile negli Stati membri.
4. All'atto della conclusione degli accordi dettagliati ai sensi del paragrafo 3, l'Agenzia diventa l'autorità competente per i compiti inclusi nella richiesta e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono esonerati dalla competenza per tali compiti. Per quanto riguarda l'esercizio delle competenze per i compiti riassegnati da parte dell'Agenzia, si applicano i capi IV e V.
5. L', paragrafi 3, 6 e 7, si applica mutatis mutandis a ogni riassegnazione di competenze per i compiti ai sensi del presente articolo.
6. Le organizzazioni rispetto alle quali l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente a norma del presente articolo possono chiedere che gli Stati membri in cui tali organizzazioni hanno il luogo principale delle attività riassumano le competenze per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme nei confronti di tali organizzazioni. In tal caso si applica mutatis mutandis l', paragrafi da 4 a 7.
Storico versioni
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