Art. 66
Meccanismo di sostegno alla sorveglianza
In vigore dal 4 lug 2018
Meccanismo di sostegno alla sorveglianza
1. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
i risultati delle ispezioni e delle altre attività di monitoraggio eseguite dall'Agenzia indicano, a norma dell', l'incapacità grave e persistente di uno Stato membro di svolgere efficacemente taluni o tutti i suoi compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme di cui al presente regolamento;
b)
la Commissione ha chiesto allo Stato membro interessato di porre rimedio alle carenze riscontrate in conformità della lettera a);
c)
lo Stato membro non ha rimediato alle carenze in modo soddisfacente e la conseguente situazione mette in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile,
gli Stati membri interessati e l'Agenzia definiscono congiuntamente, su richiesta della Commissione, un programma temporaneo di assistenza tecnica allo scopo di rimediare alle carenze riscontrate e di assistere lo Stato membro in questione nel ripristino della sua capacità di eseguire i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme contemplati dal presente regolamento prima del termine della fase di sostegno. Tale programma di assistenza tecnica comprende, in particolare, il calendario del programma, la pianificazione e l'esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nel caso in cui si siano riscontrate carenze, la formazione e le qualificazioni degli ispettori e del personale in questione e l'organizzazione del lavoro dell'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, qualora incida direttamente sulle carenze riscontrate.
2. Lo Stato membro interessato è responsabile dell'attuazione del programma di assistenza tecnica volto a rimediare alle carenze riscontrate. A tal fine, lo Stato membro interessato collabora con l'Agenzia all'attuazione di tale programma di assistenza tecnica, anche impartendo all'autorità nazionale competente tutte le istruzioni necessarie e predisponendo tutte le strutture materiali necessarie all'efficace svolgimento del programma di assistenza.
Nel corso dell'attuazione del programma di assistenza tecnica, lo Stato membro interessato rimane competente per i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, in conformità dell', paragrafo 2. L'Agenzia sostiene i propri costi qualora fornisca assistenza allo Stato membro interessato.
Al momento di attuare il programma di assistenza tecnica, lo Stato membro interessato fa ricorso, se opportuno, considerata la natura delle carenze, al pool di ispettori europei dell'aviazione istituito a norma dell', ai soggetti riconosciuti di cui all', e alle possibilità di addestramento previste all'.
3. L'Agenzia aggiorna la Commissione e gli altri Stati membri sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di assistenza tecnica.
4. Lo Stato membro interessato compie tutti gli sforzi possibili per ripristinare la propria capacità di eseguire i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme ai sensi del presente regolamento. Se riconosce che il programma di assistenza tecnica non può essere attuato come previsto, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e riassegna le proprie competenze per i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme all'Agenzia o a un altro Stato membro in conformità dell' oppure adotta ulteriori misure volte a colmare le carenze. L'entità della riassegnazione si limita a quanto strettamente necessario a rimediare alle carenze riscontrate. L'Agenzia include nel repertorio istituito a norma dell' le informazioni sui compiti che sono stati riassegnati e le rende pubbliche.
5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di altre misure, compreso l' del presente regolamento e il regolamento (CE) n. 2111/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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