Art. 92
Addestramento aeronautico
In vigore dal 4 lug 2018
Addestramento aeronautico
1. Al fine di promuovere le migliori prassi e l'uniformità nell'applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, l'Agenzia può, su richiesta di un fornitore di addestramento aeronautico, valutare la conformità di tale fornitore e dei suoi corsi di addestramento alle prescrizioni stabilite dall'Agenzia e pubblicate nella sua pubblicazione ufficiale. Una volta accertata tale conformità, il fornitore è autorizzato a fornire all'Agenzia i corsi di addestramento approvati.
2. L'Agenzia può fornire servizi di addestramento in primo luogo rivolti al suo personale e a quello delle autorità nazionali competenti, ma anche alle autorità competenti dei paesi terzi, alle organizzazioni internazionali, alle persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento e ad altre parti interessate attraverso le proprie risorse per la formazione o, se necessario, ricorrendo a fornitori esterni di servizi di addestramento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-92