Art. 92

Addestramento aeronautico

In vigore dal 4 lug 2018
Addestramento aeronautico 1.   Al fine di promuovere le migliori prassi e l'uniformità nell'applicazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, l'Agenzia può, su richiesta di un fornitore di addestramento aeronautico, valutare la conformità di tale fornitore e dei suoi corsi di addestramento alle prescrizioni stabilite dall'Agenzia e pubblicate nella sua pubblicazione ufficiale. Una volta accertata tale conformità, il fornitore è autorizzato a fornire all'Agenzia i corsi di addestramento approvati. 2.   L'Agenzia può fornire servizi di addestramento in primo luogo rivolti al suo personale e a quello delle autorità nazionali competenti, ma anche alle autorità competenti dei paesi terzi, alle organizzazioni internazionali, alle persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento e ad altre parti interessate attraverso le proprie risorse per la formazione o, se necessario, ricorrendo a fornitori esterni di servizi di addestramento.
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