Art. 91
Gestione delle crisi nel settore dell'aviazione
In vigore dal 4 lug 2018
Gestione delle crisi nel settore dell'aviazione
1. Nell'ambito delle sue competenze, l'Agenzia contribuisce a una risposta tempestiva e all'attenuazione delle crisi nel settore dell'aviazione in coordinamento con altre parti pertinenti.
2. L'Agenzia partecipa alla cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi (European Aviation Crisis Coordination Cell – «EACCC») istituita dall' del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (40).
Storico versioni
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